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RSPP Esterno e Medico Competente

Siamo in grado di offrire il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno. La nomina dell’incarico di RSPP è un obbligo a carico del datore di lavoro sancito dal D.Lgs. 81/08 art.17 comma 2. Siamo in grado di seguirvi, tramite questo servizio, in ogni fase del processo di organizzazione della sicurezza dando supporto all’azienda e al datore di lavoro. L’incarico RSPP esterno prevede:

Individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale.
Predisposizione, in collaborazione con il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, del Documento di Valutazione dei Rischi.
Elaborazione delle misure preventive e protettive di sicurezza e dei sistemi di controllo di tali misure.
Elaborazione delle procedure necessarie per svolgere le varie attività lavorative in sicurezza.
Programmi di informazione e formazione dei lavoratori, come previsto dagli artt.36 e 37 del D.Lgs.81/08.
Partecipazione alla riunione periodica in materia di tutela della salute e di sicurezza (art. 35, 81/08).

Nomina medico competente

Grazie ad una rete diffusa di collaboratori in tutta Italia, siamo in grado di offrire il servizio di medicina del lavoro con esami e visite mediche presso la Vostra sede.

Il Medico Competente deve essere nominato, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. , in tutte quelle aziende i cui dipendenti sono soggetti ai rischi specifici per la salute ovvero sottoposti e dunque esposti a:

  • Lavorazioni industriali, elencate nella tabella annessa al decreto, che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive.
  • Lavorazioni nelle quali vi è il rischio di esposizione al piombo, all’amianto.
  • Rischio di esposizione ad agenti chimici, fisici (rumore, vibrazioni, di taglio, movimenti ripetitivi) e biologici.
  • Rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti.
  • Movimentazione manuale dei carichi.
  • Uso di attrezzature munite di videoterminali.
  • Rischio di esposizioni ad agenti cancerogeni e mutageni.
  • Rischio silicosi.

L’attività di consulenza professionale per la Medicina del Lavoro si svolgerà attraverso le seguenti prestazioni professionali:

Collaborazione, sulla base delle specifiche conoscenze, alla predisposizione dell’attuazione delle misure di sicurezza per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.
Informazione del personale sui rischi lavorativi e sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti, fornendo a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Partecipazione alla redazione del documento di Valutazione dei Rischi.
Assistenza all’individuazione delle misure preventive e protettive.
Collaborazione alla preparazione e all’ottimale funzionamento del servizio di Primo Soccorso.
Informazione ad ogni lavoratore interessato sui risultati degli accertamenti sanitari effettuati e, ad eventuale richiesta dello stesso.
Effettuazione di almeno una volta l’anno di un sopralluogo negli ambienti di lavoro.
Informazione e aggiornamento sulle normative in materia di prevenzione infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro.
Effettuazione di visite mediche preventive dei lavoratori, per certificarne l’idoneità alla mansione ed aggiornamento delle cartelle di tutti gli assunti.
Effettuazione periodica di visite di controllo.
Segnalazione della necessità di ulteriori indagini da parte di medici specialistici.
Partecipazione alla riunione periodica con il Datore di Lavoro, l’RSPP e l’RLS.
Il medico competente è tenuto al segreto professionale, e non può in nessun caso divulgare argomenti espressi nella cartella sanitaria o acquisiti durante i colloqui.
Solo i seguenti termini, con eventuali prescrizioni e/o limitazioni lavorative, devono essere comunicati al Datore di lavoro e/o al RSPP:

  • Idoneo/a alla mansione specifica.
  • Idoneo/a con le seguenti prescrizioni e/o limitazioni.
  • Non idoneo/a alla mansione specifica.

Sopralluogo Medico Competente:

Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi. L’indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lettera l, D.Lgs 81/08).

Il sopralluogo può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi e il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri gestiti dalla stessa impresa aventi caratteristiche analoghe (art. 104, comma 2, D.Lgs 81/08).
Non è previsto l’obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come definito all’art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08.

Obiettivo primario della sorveglianza sanitaria e la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:

Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.
Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi.
Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.
Le visite mediche o qualunque altro accertamento sanitario non possono essere effettuate:

per accertare stati di gravidanza;
in altri casi vietati dalla normativa vigente: accertamento dello stato di sieropositività per HIV (Legge 135 del 05.06.1990, art. 6), esami che espongano essi stessi a fattori di rischio (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica o esami finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto.

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